I precursori di droghe

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Con il termine “precursori di droghe” si intendono alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi. Per questo è opportuno riconoscere e proteggere il commercio lecito di tali sostanze e prevenirne la diversione a fini illeciti. L’’obiettivo è trovare un equilibrio fra le azioni volte a impedire la produzione di droghe illegali e quelle volte ad evitare gli ostacoli al commercio legittimo dei prodotti chimici. Un controllo efficace dei prodotti chimici usati per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope costituisce un importante strumento per lottare contro il traffico di stupefacenti. D’’ora in poi i precursori di droga saranno soggetti ad autorizzazioni e controlli, al di fuori dei quali produzione, commercio e detenzione diventano illegali. La lista delle sostanze – utilizzate dai narcotrafficanti per la produzione di droghe – è stata predisposta dall’’Unione europea- ed è ora contenuta nel decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita al Governo per il riordino, l’’attuazione e l’’adeguamento alla normativa europea del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Gli operatori che intendono immettere sul mercato tali sostanze devono nominare un responsabile della commercializzazione le cui generalità devono essere notificate al Ministero della salute, e munirsi di una licenza di validità triennale rilasciata dallo stesso Ministero.


Presentazione del Dossier comparso il 10 marzo 2011 sul sito del Governo.

Dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Consiglio dei Ministri ha approvato, oggi, in via definitiva, il decreto legislativo recante “Attuazione dei Regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma della legge 4 giugno 2010, n. 96”.

Con il termine “precursori di droghe” si intendono alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici (come ad esempio la produzione di solventi, profumi, prodotti per l’igiene) e commercializzate in modo del tutto lecito (ad. esempio l’acetone) anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

Il decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita al Governo (articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – Legge comunitaria 2009) per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento alla normativa europea del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

Il termine per l’esercizio di tale delega sarebbe scaduto il 10 gennaio 2011, ossia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge Comunitaria 2009; tuttavia, poichè il termine per l’espressione del parere parlamentare (22 gennaio 2011) è successivo a tale termine, quest’ultimo, in base all’articolo 1 della legge comunitaria, è stato prorogato di 90 giorni (10 aprile 2011).

Il decreto legislativo si compone di quattro articoli:

L’articolo 1 modifica del testo Unico sui stupefacenti

L’articolo 2 modifica la legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

L’articolo 3 reca l’entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo della sua pubblicazione in G.U.

L’articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’art.1, in particolare, sostituisce per intero l’art.70 del Testo Unico (comma a), abolisce il comma 2-bis dell’art.73 (comma b), in quanto le sanzioni vengono inglobate nel nuovo art.70, modifica l’art.74 (comma c), relativo all’associazione finalizzata al traffico illecito, e l’art.83 (comma d); inoltre, poichè nel nuovo art. 70 la nuova definizione di precursori di droghe rimanda alle sostanze classificate nell’ allegato 1 del regolamento (CE) n.273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n.111/2005, gli allegati 1 e 2 del Testo Unico sono abrogati, mentre l’allegato 3 viene interamente sostituito con l’allegato 3 del decreto legislativo.

Il nuovo art. 70 del T.U. definisce quindi come precursori di droghe le “sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope […] individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze”.

A seconda che gli operatori vogliano immettere sul mercato (immagazzinare, fabbricare, produrre, trasformare, commerciare, distribuire o intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità), esportare o importare le sostanza classificate nella categoria 1, 2 o 3 sono previste diversi tipi di obblighi e sanzioni.

Nuovi obblighi e controlli

Previsti nel nuovo art. 70 del T.U. nuovi obblighi per gli operatori in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.

Categoria 1

Gli operatori che intendono immettere sul mercato tali sostanze devono nominare un responsabile della commercializzazione le cui generalità devono essere notificate al Ministero della salute, e munirsi di una licenza di validità triennale rilasciata dallo stesso Ministero.

Le licenze sono comunicate dal Ministero alla Direzione centrale per i servizi antidroga – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Sono escluse dall’obbligo di licenza le farmacie. All’interno del territorio dell’Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per il loro utilizzo. Gli acquirenti devono rilasciare apposita dichiarazione all’operatore, che la certifica ed utilizza in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.273/2004. L’esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute di validità semestrale. L’importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di importazione di validità semestrale da parte del Ministero della salute. Per attività commerciali tra l’Italia e paesi dell’Unione europea o attività di importazione, esportazione e transito tra l’Italia e Paesi extracomunitari, di sostanze classificate nella categoria 1, gli operatori hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali.

Categoria 2

Gli operatori che, nel corso dell’intero anno solare, immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate nella categoria 2 per quantità superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, devono registrarsi presso il Ministero della salute. Tale registrazione ha validità triennale. L’esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 2 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute di validità semestrale. Per attività commerciali tra l’Italia e paesi dell’Unione europea o attività di importazione, esportazione e transito tra l’Italia e Paesi extracomunitari, di sostanze classificate nella categoria 2, gli operatori hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali.

Categoria 3

Gli operatori che, nel corso dell’intero anno solare, esportano sostanze classificate nella categoria 3 per quantità superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, devono registrarsi presso il Ministero della salute. Tale registrazione ha validità triennale. L ’esportazione di sostanze appartenenti alla categoria 3 verso uno dei paesi indicati nell’allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni è subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Ministero della salute di validità semestrale. In questo caso gli operatori hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali. In generale, alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da individuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 e le esportazioni di sostanze appartenenti alle categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva all’esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione. Il Ministero della salute, rilasciata l’autorizzazione di importazione o di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l’operazione. Il Ministero della salute riceve dagli operatori, una volta l’anno entro il 15 febbraio, una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità indicate nell’allegato III del T.U., in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Gli operatori sono tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell’attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute che effettua ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

Nuove sanzioni e disposizioni penali

I regolamenti europei

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